La Voce del Quartiere
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Tina Pollice Mai come questo caso vale il proverbio del nonno "stavamo meglio quando stavamo peggio". Per le assicurazioni il cliente non ha sempre ragione il cliente da cittadino è diventato suddito. Vogliamo ricordare che succedeva prima del 1969, anno nefasto per gli automobilisti, entra in vigore La R.C. AUTO obbligatoria. Il cliente e le compagnie stavano veramente sul piano di parità e non c’era nessun cartello tra le compagnie. Il cliente fortunato "per non dire per bene" poteva scegliere tra la franchigia e i premi, pagati in quattro rate, con furto e incendio incluso, per ogni anno ed al cliente che non procurava incidenti la compagnia non applicava aumenti, e dopo il sessantacinquesimo anno di età, scattava un’ulteriore 10 % di sconto. Che succede con l’assicurazione obbligatoria? Tutto questo finisce. La prima
cosa che fanno aboliscono la franchigia, incendio e furto per la zona di
Napoli passando al bonus e alle classi di merito. Qui comincia la sofferenza
dell’automobilista prudente e fortunato "per non dire per bene" quando si giunge
alla prima classe e le compagnie che nel frattempo hanno costituito il loro
cartello di monopolio con una delle tanti clausole generiche e "nascoste" ti
inviano questa lettera: Gentile cliente, Le ricordiamo che la polizza indicata in oggetto consente, sia a voi che alla Società, di decidere liberamente la prosecuzione del contratto alla scadenza. Alla luce di quanto sopra, Le comunichiamo che non intendiamo mantenere la Sua polizza in vigore oltre detta scadenza e, quindi, le relative garanzie non saranno più operanti dalle ore 24 del… Le confermiamo che presso la nostra agenzia troverà a Sua disposizione l'attestazione dello stato di rischio, documento che Le sarà richiesto al momento della stipulazione di una nuova polizza e che contiene le informazioni necessarie per la determinazione del relativo premio, come ad esempio l'indicazione di eventuali incidenti da Lei provocati negli ultimi anni. Restiamo naturalmente a disposizione per ogni Sua eventuale esigenza, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore. Con i migliori saluti. E di colpo di punto in bianco ti declassano da cittadino e automobilista rendendoti schiavo. (linea auto) come recita una delle tante clausole del contratto, la compagnia principale di Milano invia puntualmente ogni anno la disdetta dell'assicurazione, (che avvalendosi della facoltà accordatogli dalle condizioni generali di assicurazione come si vede una clausola molto vaga, procede con effetto dalle ore 24.00 del… alla soluzione del contratto e con ciò abolendo tutti i privilegi che danno diritto alla prima categoria di bonus ). Per chi rimane senza assicurazione, comincia il calvario. Consultando le varie compagnie per stipulare un nuovo contratto, con massimo stupore si scopre che esse non riconoscono il diritto acquisito della prima categoria e di colpo aumentano oltre il 200%, e pretendendo il pagamento in unica rata. L'ironia della sorte vuole che ogni anno si ritorna dalla propria "cara compagnia", con il capello in mano, senza nessun potere di trattativa, con la coda tra le gambe, come un cane bastonato, alla vecchia e "cara compagnia" rivendicando il passato di guidatore prudente e fortunato, "per non dire per bene", da meritare la prima categoria. (Ti fanno credere di averti fatto un favore non spiegando al cliente che è un loro dovere rinnovarti la polizza con il pagamento in quattro rate) Come recita un articolo di legge Qualora il contraente intenda comunque riprendere nuovamente il rapporto
assicurativo con la stessa impresa, quest'ultima non può rifiutare di riassumere
il rischio r.c.auto, alle condizioni di polizza ed alle tariffe preventivamente
stabilite dalla stessa impresa, sussistendo un preciso obbligo di legge in tal
senso, disciplinato dall'art. 11 legge n. 990/69 (ora sostituito dall'art. 126
Decreto Legislativo n. 175/95). Così ti reintegrano tra i lori clienti ma con una maggiorazione del contratto non comprendendo né il furto né l’incendio, richiedendo il pagamento in una sola risoluzione. Aggiungo tra tante clausole, una a favore del cliente: cioè che quando si raggiunge la prima categoria le compagnie, non possono disdire i contratti, a meno che non muore come tale, e non c’è nessuna ragione territoriale che motivi l'aumento, in quanto per le prime categorie le compagnie d'assicurazioni non sborsano una lira. Rivendichiamo il diritto di tornare indietro non vogliamo l’assicurazione obbligatoria! 1 maggio 2003
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