La Voce del Quartiere

RIMBORSO I.V.A. SU ACQUISTO AUTO

di
 Paolo Morelli

La furbata italiana durata 25 anni è finita. L’I.V.A. è un’imposta sui consumi che coinvolge sia i fornitori di beni e servizi, che fungono da veri e propri esattori per conto dello Stato, sia i consumatori, che sono coloro che pagano realmente l’imposta, sia l’Erario, ossia l’Ente creditore. Il meccanismo di riscossione dell’imposta è semplice: i fornitori di beni e servizi, compreso i professionisti, sono debitori verso lo Stato per l’Iva ricevuta dai propri clienti (consumatori finali) per i propri compensi e creditori per l’I.V.A. relativa a quanto acquistato per la propria attività, con possibilità di compensare le due partite, detraendo, appunto, l’I.V.A. a credito dalla I.V.A. a debito. Si comprende subito che una previsione di indetraibilità dell’I.V.A. su alcuni acquisti contrasta con questo meccanismo, in quanto, non gravando sul consumatore finale, aumenta l’imposta da versare costituendo un aggravio per imprese e professionisti. Ciò è contrario, in un regime di mercato aperto, alla libertà di concorrenza, in quanto questi interventi normativi ledono gli interessi delle imprese operanti in quel territorio (in questo caso l’Italia), gravandole di ulteriori spese non previste in altri paesi dell’U.E. In quest’ottica, la Corte di Giustizia UE, sollecitata da un contribuente trentino, con una sentenza del 14 settembre 2006, ha stabilito l’inapplicabilità della disciplina italiana relativa all’indetraibilità dell’I.V.A.. Tale disciplina, in deroga all’ordinario regime di detrazione, sanciva, tra l’altro, l’indetraibilità dell’I.V.A. nei casi di importazione o acquisto di veicoli che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa. La Corte di Giustizia ha affermato che gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della sesta direttiva Iva 77/388/CEE ed, in particolare, all’art.17, che stabilisce l’origine e la portata del diritto alla detrazione. Il contribuente deve, cioè, poter calcolare il suo debito I.V.A. "nella misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta". In parole povere, si sancisce l’inapplicabilità dell’indetraibilità dell’ I.V.A. per i veicoli aziendali non utilizzati ai fini principali dell’impresa. E’ vero che tale regime fiscale prevede che gli Stati membri possono derogare allo stesso solo nei casi previsti, appunto, nell’art.17 n° 7 della direttiva sopraindicata e cioè:
1) previa consultazione del "comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto"; 2) solo per motivi congiunturali;
3) la deroga in questione può essere concessa solo temporaneamente.
Ma lo Stato Italiano ha usufruito di questa deroga per ben 25 anni, malgrado che il "Comitato I.V.A." dell’U.E. ha continuamente segnalato ai vari Governi italiani che si sono succeduti che la deroga in questione non era più giustificata. Quindi, nonostante una promessa di revisione dal 1 gennaio 2001, lo Stato Italiano ha continuato a "derogare" suscitando le ire della Corte di Giustizia che ha addirittura escluso, in questo contesto, la buona fede dello Stato stesso nella costituzione dei rapporti giuridici pregressi, respingendo la richiesta, avanzata dai suoi rappresentanti, di limitare nel tempo gli effetti di un’eventuale sentenza negativa. Tale sentenza, perciò, consente ai contribuenti sia di disapplicare la normativa nazionale per il futuro, detraendo l’I.V.A. sui veicoli in questione, sia di presentare domande di rimborso per gli anni pregressi senza limitazioni temporali, se non quelle previste in via ordinaria dalle leggi d’imposta. Il Governo, a questo punto, ha cercato di regolare quest’aspetto con il DL n° 258 del 15 settembre 2006, con disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia. In particolare ha previsto che i soggetti passivi che fino al 13 settembre 2006 hanno effettuato acquisti ed importazioni di beni e servizi indicati nell’art.19-bis1, comma 1, lettera c) e d) del D.P.R. 633/72, potranno presentare domanda di rimborso, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre 2006. Nulla viene però indicato sui tempi e modi del rimborso, con esclusione, però, dell’applicabilità delle norme ordinarie, ossia viene esclusa la possibilità di detrazione o di compensazione dei debiti di imposta con il credito I.V.A. derivante dall’applicazione della sopraccitata sentenza. La ragione, in questo caso, è di tipo tecnico, in quanto la quantificazione dell’importo del rimborso non è di semplice calcolo, sia perché il contribuente dovrà provare documentalmente il credito I.V.A. chiesto a rimborso, sia perché quest’ultimo importo dovrà prevedere il vantaggio di imposta già fruito in materia di imposte dirette, essendo l’I.V.A. indetraibile riportata in contabilità come costo deducibile. Si prevedono, quindi, tempi lunghi per i rimborsi, senza considerare che, in sede di conversione, le disposizioni contenute nel DL potrebbero subire ulteriori modifiche dalle Camere. L’inaspettato inasprimento della futura legge finanziaria, dopo gli ottimi risultati delle entrate tributarie per l’anno 2005, può anche essere spiegato con il tentativo, da parte del Governo, di arginare gli effetti negativi della sentenza della Corte di Giustizia UE.

Napoli, 20 ottobre 2006