La Voce del Quartiere
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RIMBORSO I.V.A. SU ACQUISTO AUTO di La furbata italiana durata 25 anni è finita. L’I.V.A. è
un’imposta sui consumi che coinvolge sia i fornitori di beni e servizi,
che fungono da veri e propri esattori per conto dello Stato, sia i
consumatori, che sono coloro che pagano realmente l’imposta, sia l’Erario,
ossia l’Ente creditore. Il meccanismo di riscossione dell’imposta è
semplice: i fornitori di beni e servizi, compreso i professionisti, sono
debitori verso lo Stato per l’Iva ricevuta dai propri clienti (consumatori
finali) per i propri compensi e creditori per l’I.V.A. relativa a quanto
acquistato per la propria attività, con possibilità di compensare le due
partite, detraendo, appunto, l’I.V.A. a credito dalla I.V.A. a debito. Si
comprende subito che una previsione di indetraibilità dell’I.V.A. su
alcuni acquisti contrasta con questo meccanismo, in quanto, non gravando
sul consumatore finale, aumenta l’imposta da versare costituendo un
aggravio per imprese e professionisti. Ciò è contrario, in un regime di
mercato aperto, alla libertà di concorrenza, in quanto questi interventi
normativi ledono gli interessi delle imprese operanti in quel territorio
(in questo caso l’Italia), gravandole di ulteriori spese non previste in
altri paesi dell’U.E. In quest’ottica, la Corte di Giustizia UE,
sollecitata da un contribuente trentino, con una sentenza del 14 settembre
2006, ha stabilito l’inapplicabilità della disciplina italiana relativa
all’indetraibilità dell’I.V.A.. Tale disciplina, in deroga all’ordinario
regime di detrazione, sanciva, tra l’altro, l’indetraibilità dell’I.V.A.
nei casi di importazione o acquisto di veicoli che non formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa. La Corte di Giustizia ha affermato che
gli Stati membri sono tenuti a conformarsi a tutte le disposizioni della
sesta direttiva Iva 77/388/CEE ed, in particolare, all’art.17, che
stabilisce l’origine e la portata del diritto alla detrazione. Il
contribuente deve, cioè, poter calcolare il suo debito I.V.A. "nella
misura in cui i beni e i servizi sono stati impiegati ai fini di
operazioni soggette ad imposta". In parole povere, si sancisce
l’inapplicabilità dell’indetraibilità dell’ I.V.A. per i veicoli aziendali
non utilizzati ai fini principali dell’impresa. E’ vero che tale regime
fiscale prevede che gli Stati membri possono derogare allo stesso solo nei
casi previsti, appunto, nell’art.17 n° 7 della direttiva sopraindicata e
cioè: Napoli, 20 ottobre 2006
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