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con la collaborazione di Roberto Di Stasio Lepre
Paragrafo I - LA REDAZIONE: COMPITI E MANSIONI
Iniziamo dando uno sguardo d’insieme all’interno di una redazione, alla
struttura che si compone di figure che collaborano più o meno strettamente
con il direttore, ovvero il responsabile della testata che
stabilisce la linea politico-editoriale del giornale:
- Continuità d’informazione (es., Previsioni del tempo - Risultati sportivi) Il momento più delicato e importante nella composizione del giornale è quello della selezione dell’informazione, con conseguente scelta delle notizie da pubblicare, e anche del rilievo che deve essere dato a ciascuna di esse (durante il giorno il direttore e i suoi collaboratori disegnano gli schemi o "menabò" delle singole pagine), mediamente viene pubblicato circa il 60% di tutte le notizie che arrivano ad un giornale. Quelle di più ampia portata giungono dalle agenzie di stampa (es., Ansa, Reuter, United Press, ecc.) delle quali un quotidiano utilizza circa il 20%, pubblicando la notizia così come arriva dall’agenzia, oppure rielaborandola in un articolo. Tali agenzie, che dispongono di una capillare rete di corrispondenti, raccolgono materiale di informazione e lo trasmettono ai vari giornali su scala locale, nazionale o internazionale, a seconda dell’interesse dell’avvenimento.
Un altro elemento di movimentazione è la scelta dei titoli: la titolazione può adottare uno stile essenziale, sobrio, oppure emozionale a seconda che sia riferita a un pezzo di cronaca (dove è la notizia stessa che dà il titolo) piuttosto che ad un pezzo di commento (il titolo sarà l’idea che si vuol sottolineare), ad un’inchiesta o a un grande reportage (il titolo cercherà di catturare un’emozione). Qualsiasi titolo mira comunque a un unico risultato: attrarre l’attenzione del lettore, accaparrarsene l’interesse con immediatezza, fargli decidere di soffermarsi proprio su quell’articolo. Ma un buon titolo, oltre che attrarre il lettore, deve anche essere veritiero. Se dovessimo sintetizzare il concetto, diremmo che un buon titolo deve essere insieme accattivante e onesto. Chi decide il titolo di un pezzo spesso non è chi l’ha scritto, ma coloro che in redazione costruiscono la pagina, cioè mettono insieme i vari articoli, tenendo ovviamente conto dello spazio a disposizione e del rilievo da dare alle diverse notizie.
Par. IV - LA STRUTTURA DEL GIORNALE
- Par. V - LEGGERE CON SENSO CRITICO
Par VI - LA STRUTTURA DEGLI ARTICOLI
Nell'affrontare la stesura di un articolo, chi scrive deve tenere conto di alcune regole fondamentali, affinché il suo "pezzo" sia comunicato correttamente e colga l’attenzione del lettore. Sono regole valide per tutti i tipi di articolo, ma con alcune sottolineature a seconda che si tratti di:
-
Cronaca.
Compito del cronista è trovare la notizia, comprenderla e trasmetterla ai
lettori in modo chiaro e accessibile. Prima di scrivere l'articolo, il
cronista deve raccogliere presso fonti d’informazioni dirette e
attendibili (es., forze dell’ordine, procura della Repubblica, avvocati,
testimoni, gli stessi protagonisti, ecc.) tutti quegli elementi utili alla
ricostruzione dell'avvenimento. Il cronista non utilizza abitualmente la
forma raccontata ed evita l'uso della prima persona. Deve mettere i fatti
al centro dell'attenzione. Essenziale è che l'attacco contenga tutte le
informazioni (che cos’è successo o di chi si sta parlando, dove, quando,
come e perché), che sia in grado di fare capire subito al lettore il tema
dell’articolo.
-
Cultura.
Anche il giornalismo culturale si attiene alle regole dell’attualità e
della qualità. La prima è raccontare il nuovo (romanzo, saggio, mostra,
concerto, film, dibattito culturale) o ricordare il vecchio (il
millenario, il centenario, il decennale) con la massima chiarezza,
concretezza ed efficacia, e con i più opportuni raffronti con il presente.
La scrittura deve partire dalla notizia: il "chi come dove quando perchè"
vale per qualsiasi comunicazione, ma qui occorre una particolare
attenzione, niente approssimazioni o banalità, piuttosto, uno sforzo di
chiarezza, di ritmo, di seduzione e di concretezza: il libro,
l’esposizione, il film, prima d’essere giudicati, vanno raccontati e
spiegati. L’anniversario sarà attraente se avrà interessanti agganci e
riverberi nell’attualità. Bisogna bandire con il massimo rigore le
tentazioni troppo comuni ai critici, specie quelli d'arte: cioè di
scrivere per i propri consimili (nella presunzione, spesso infondata,
d'essere sempre e comunque letti da loro). Il buon giornalista culturale
scrive per tutti i lettori, anche per coloro i quali hanno fretta, ma
hanno lo stesso diritto ad essere informati e rispettati. - Economia. Il giornalismo economico deve puntare ad analizzare e illustrare i processi dell’economia globale, dal punto di vista industriale, finanziario, sociale e tecnologico, raccontando le vicende dei protagonisti piccoli e grandi. Bisogna lavorare nella consapevolezza di essere anche al servizio dei risparmiatori, offrendo informazioni e strumenti utili a facilitarne le scelte. Anche per il giornalista economico vale la regola aurea della netta divisione fra fatti e opinioni. E' importante riuscire a inserire ogni singolo evento nella realtà che lo ha determinato, illustrandone con semplicità cause e conseguenze. Il rispetto del lettore sta nella massima indipendenza del giornalista dalle fonti e dai poteri economici. La credibilità di un articolo è direttamente legata alla correttezza e all’affidabilità delle notizie che contiene.
-
Scienza.
Il giornalismo scientifico non è diverso, in sostanza, da ogni altro
genere giornalistico. Da questo punto di vista vale quindi la regola di
concentrare nel primo capoverso tutti gli elementi essenziali della
notizia, possibilmente con un attacco che sia agile, curioso, attraente.
Il giornalismo scientifico, rispetto agli altri generi, ha tuttavia
un'esigenza di più accurata valutazione della notizia, perché si tratta di
una forma d’informazione destinata a durare; mentre la dichiarazione di un
politico o uno scandalo rosa possono essere dimenticati in pochi giorni,
l’informazione scientifica segue tappa per tappa la costruzione del
sapere. La verifica delle informazioni è fatta dal giornalista scientifico
valutando la fonte e controllandola con un gruppo di consulenti che in
genere sono anche collaboratori del giornale. Un articolo scientifico deve
essere comprensibile a tutti, anche ai lettori che poco o nulla sanno di
scienza. Tuttavia spesso alcuni termini scientifici sono inevitabili. In
questi casi è opportuno usare il termine scientifico, ma aprendo una
parentesi in cui si dà il significato in parole accessibili per tutti. - Spettacolo. Il giornalismo di spettacolo si articola in varie forme di scrittura: cronaca, intervista, recensione, commento. Mira a informare su personaggi, eventi e produzioni del mondo dello spettacolo (musica, tv, cinema, teatro, danza). Richiede competenze specifiche, per quanto riguarda commenti e recensioni, e capacità di comprensione di particolari ambienti e personaggi per quanto riguarda cronaca e interviste. La tendenza del giornalismo di spettacolo oggi è duplice: da un lato si punta sempre di più sul gossip, sulla vita dei personaggi popolari, da un altro si privilegia il lavoro di ricerca "dietro le quinte" sugli aspetti del mondo dello spettacolo più collegati a fattori artistici, organizzativi, economici e politici (questo soprattutto per la tv). Tuttavia, si assiste a un ritorno d'interesse anche per la critica più specializzata. La recensione è comunque un'espressione di personalità: i gusti del recensore non possono né devono essere annullati dalla prevalenza della cronaca. Dal critico autorevole il lettore si attende un'opinione, per dissentire o meno. - Sport. Il giornalismo sportivo significa soprattutto cavalcare gli avvenimenti senza andare a rimorchio degli stessi. Il giornalismo sportivo è l'enorme difficoltà, soprattutto per chi lavora nella carta stampata, di sfornare un prodotto che non sembri vecchio agli occhi di chi è stato bombardato di notizie e immagini dalla radio e dalla televisione fino all’ora di andare a dormire.
I quattro elementi essenziali di cui consta sono: · Enunciazione di una questione o esposizione dell'avvenimento. · Argomentazioni (prove attestanti l'esistenza del problema o la sussistenza del fatto). · Conseguenze. · Conclusione e/o suggerimenti (per risoluzioni o ulteriori azioni) Avendo appreso le regole che il giornalista osserva quando scrive e avendo visto come si struttura un articolo di fondo, possiamo ora provare a scriverlo. Per farlo, seguiamo un percorso di 10 passi: 1 - Leggiamo una notizia ed esprimiamo la nostra opinione in proposito. 2 - Scriviamo velocemente tutti i dati, le idee, i ragionamenti, le motivazioni che ci vengono in mente per avallare il nostro punto di vista (senza preoccuparci della forma in questa fase: si tratta solo di appunti). 3 - Facciamo una crocetta vicino alle migliori argomentazioni che abbiamo elencato. Scegliamone almeno tre e riportiamole nel nostro taccuino. 4 - Decidiamo l’ordine più persuasivo e coerente per ciò che abbiamo scelto, mettendo magari delle lettere a, b, c, ecc. accanto alle nostre affermazioni del punto 3, secondo l’ordine che riteniamo più adatto per convincere la gente della nostra opinione. 5 - Abbozziamo una frase che esprima ciò che pensiamo del problema, tenendo conto delle argomentazioni scelte in precedenza. 6 - Rivediamo ciò che abbiamo scritto al punto 5 e rendiamolo più chiaro. 7 - Abbiamo così ottenuto l’enunciazione. Usiamola come primo periodo del nostro articolo. Torniamo al punto 4 ed elenchiamo in modo conciso le affermazioni scelte seguendo un ordine logico e persuasivo (a, b, c, ecc., ciascuna delle affermazioni elencate dovrebbe diventare un periodo quando scriveremo il nostro articolo. Saranno le nostre argomentazioni). 8 - Scriviamo un’altra frase che riaffermi la nostra opinione e riassuma le argomentazioni scelte. Questa è la conclusione, l’ultimo periodo dell’articolo. 9 - Su un altro foglio, abbozziamo l’articolo usando i punti 6, 7 e 8 come schema. Dovremmo avere almeno cinque periodi: a)enunciazione - b) c) d) argomentazioni - e) conclusione. 10 - Rivediamo il punto 9 e controlliamo bene grammatica, forma, sintassi e punteggiatura.
Esiste un "Codice di autodisciplina pubblicitaria" che deve essere
rispettato da tutti coloro che producono pubblicità. Questo codice
sostiene che la pubblicità deve essere "onesta, attendibile e corretta",
non deve, cioè, ingannare i consumatori con "dichiarazioni o
rappresentazioni che siano tali da indurli in errore". Qualora un
messaggio non rispettasse le norme di questo Codice, il Gran Giurì (che è
un organo di controllo i cui membri sono nominati dall’Istituto
dell’Autodisciplina Pubblicitaria e scelti fra esperti di diritto, di
problemi dei consumatori e di comunicazione) ha facoltà di sospendere la
pubblicazione (o la messa in onda) della pubblicità. Par. IX - DEONTOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE
Diritti e doveri del giornalista (art. 2 della legge n. 69/1963)
- E’ diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d’informazione e di
critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela
della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della
verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla
lealtà e dalla buona fede. Le notizie che risultino inesatte devono essere
rettificate, e gli eventuali errori, riparati. Giornalisti e editori sono
tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere
lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti
e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori. Procedimento disciplinare (art. 48 della legge n. 69/1963) - Gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare è iniziato d’ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell’art. 44.
I principi fissati da questi due articoli sono il cuore dell’autonomia
della professione così come viene affermato solennemente dall’articolo
1 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico. La legge istitutiva dell’Ordine detta (con le relative sanzioni: avvertimento, censura, sospensione da 2 a 12 mesi e radiazione) vincoli fondamentali per l’attività giornalistica: la libertà di informazione e di critica (valori che fanno definire il giornalismo informazione critica) come diritto insopprimibile dei giornalisti; le norme che tutelano la persona umana e il rispetto della verità sostanziale dei fatti principi da intendere come limite alle libertà di informazione e di critica; l’esercizio delle libertà di informazione e di critica ancorato ai doveri imposti dalla buona fede e dalla lealtà; il dovere di rettificare le notizie inesatte; il dovere di riparare gli eventuali errori; il rispetto del segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse; il dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori; il mantenimento del decoro e della dignità professionali; il rispetto della propria reputazione; il rispetto della dignità dell’Ordine professionale; il dovere di promozione dello spirito di collaborazione tra i colleghi; il dovere di promozione della cooperazione tra giornalisti ed editori. Il potere disciplinare sugli iscritti spetta ai Consigli degli Ordini. I Consigli sono paragonabili a "tribunali" interni alle singole categorie. La Corte costituzionale (o "Consulta" dal Palazzo dove ha la propria sede) ha fatto ancora di più con la sentenza n. 505/1995, quando ha trasformato i Consigli dell’Ordine dei giornalisti in veri e propri giudici amministrativi (con tutti i risvolti legati al rispetto delle procedure fissate dalla legge professionale n. 69/1963, dalla legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa e dal Codice di procedura civile). L’articolo 2 pone un limite al diritto "insopprimibile" della libertà di informazione e di critica: il limite è rappresentato dall’osservanza delle norme di legge dettate a tutela della persona e dall’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale dei fatti. Si può dire che l’articolo 2 della legge istitutiva dell’Ordine ha posto come valori da tutelare, al centro di una informazione libera e critica, la persona e la verità sostanziale dei fatti, valori da osservare in un contesto di lealtà e buona fede al fine di promuovere in primo luogo la fiducia tra la stampa e i lettori. Il reato di diffamazione (a mezzo stampa e con l’attribuzione di un fatto determinato) è un fatto rilevante anche sotto il profilo disciplinare. L’articolo 13 della legge n. 47/1948 sulla stampa indica, quindi, un confine invalicabile all’esercizio del diritto costituzionale di manifestazione del pensiero: l’onore, la reputazione, la dignità, il decoro, l’identità della persona. La Corte di Cassazione (5 maggio 1997, n. 2113, in Rivista penale n. 10/1997, pag. 973) ha inteso in maniera molto stretta il limite del rispetto della verità sostanziale dei fatti: "L’esercizio del diritto di informazione garantito nel nostro ordinamento deve, ove leda l’altrui reputazione, sopportare i limiti seguenti: a) l’interesse che i fatti narrati rivestano per l’opinione pubblica, secondo il principio della pertinenza; b) la correttezza dell’esposizione di tali fatti in modo che siano evitate gratuite aggressioni all’altrui reputazione, secondo il principio della continenza; c) la corrispondenza rigorosa tra i fatti accaduti e i fatti narrati, secondo il principio della verità: quest’ultimo comporta l’obbligo del giornalista (come quello dello storico) dell’accertamento della verità della notizia e il controllo dell’attendibilità della fonte". La Corte costituzionale ha individuato - con la sentenza n. 11 del 1968 che ha dichiarato legittimo l’Ordine - nella tutela dei valori deontologici il centro propulsore dello stesso ordinamento professionale. Due passaggi di questa sentenza sono rilevanti: a) «Il fatto che il giornalista esplichi la sua attività divenendo parte di un rapporto di lavoro subordinato non rivela la superfluità di un apparato che, secondo altri, si giustificherebbe solo in presenza di una libera professione, tale in senso tradizionale. Quella circostanza, al contrario, mette in risalto l’opportunità che i giornalisti vengano associati in un organismo, che, nei confronti del contrapposto potere economico dei datori di lavoro, possa contribuire a garantire il rispetto della loro personalità e, quindi, della loro libertà: compito, questo, che supera di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria e che perciò può essere assolto solo da un Ordine a struttura democratica che con i suoi poteri di ente pubblico vigili, nei confronti di tutti e nell’interesse della collettività, sulla rigorosa osservanza di quella dignità professionale che si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla». b) «La Corte ritiene, del pari, che i poteri disciplinari conferiti ai Consigli non siano tali da compromettere la libertà degli iscritti. Due elementi fondamentali vanno tenuti ben presenti: la struttura democratica dei Consigli, che di per sé rappresenta una garanzia istituzionale non certo assicurata dalla legge precedentemente in vigore (D.L.Lgt. 23 ottobre 1944, n. 302), in base alla quale la tenuta degli Albi e la disciplina degli iscritti sono state affidate per circa venti anni ad un organo di nomina governativa, e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale ed il successivo esperimento dell’azione giudiziaria nei vari gradi di giurisdizione. L’uno e l’altro concorrono sicuramente a impedire che l’iscritto sia colpito da provvedimenti arbitrari. Essi, tuttavia, non sarebbero sufficienti a raggiungere tale scopo, se la legge stessa prevedesse, sia pure implicitamente, una responsabilità del giornalista a causa del contenuto dei suoi scritti, e ammettesse una corrispondente possibilità di sanzione, perché in tal caso la libertà riconosciuta dall’articolo 21 sarebbe messa in pericolo e l’art. 45 (1) - norma di chiusura dell’intero ordinamento giornalistico - risulterebbe illegittimo. Ma la legge non consente affatto una qualsiasi forma di sindacato di tale natura. Se la definizione degli illeciti disciplinari, com’è inevitabile, non si articola in una previsione di fattispecie tipiche, bisogna pur considerare che la materia trova un preciso limite nel principio fondamentale enunciato dalla stessa legge nell’art. 2. Se la libertà di informazione e di critica è insopprimibile, bisogna convenire che quel precetto, più che il contenuto di un semplice diritto, descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venire meno ad essa, giammai l’esercitarla, che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l’Ordine è chiamato a vigilare». Concetti analoghi sono stati sviluppati anche dalla Corte costituzionale (sentenza 8/2/91 n. 71, in Foro it. 1992, I, 600): "L’ordinamento della professione di giornalista, come costruito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l’istituzione dell’ordine e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo, persegue fini che superano «di gran lunga la tutela sindacale dei diritti della categoria», nel rapporto di lavoro subordinato con l’impresa giornalistica. L’Ordine dei giornalisti, come questa Corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 11 del 1968, ha il compito di salvaguardare, erga omnes e nell’interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti". Secondo la Corte, quindi, "la dignità professionale si traduce, anzitutto e soprattutto, nel non abdicare mai alla libertà di informazione e di critica e nel non cedere a sollecitazioni che possano comprometterla". Il precetto secondo il quale "la libertà di informazione e di critica è insopprimibile" descrive la funzione stessa del libero giornalista: è il venire meno a tale regola, giammai l’esercitarla, che può compromettere quel decoro e quella dignità sui quali l’Ordine è chiamato a vigilare. I vincoli del Contratto
Anche il Contratto nazionale di lavoro giornalistico Fnsi-Fieg (che ha
forza di legge con il Dpr n. 153/1961) fissa regole di condotta. Prendiamo
l’articolo 8 in base al quale "il giornalista non potrà assumere incarichi
in contrasto con gli interessi morali e materiali dell’azienda alla quale
appartiene". Secondo una pronuncia dell’Ordine della Lombardia "chi
gestisce rubriche di informazione ha il dovere dell’obiettività e non può
assumere incarichi di uffici stampa". L’articolo 44 fissa confini
invalicabili tra informazione e pubblicità, e inoltre afferma che chi è
addetto a un ufficio stampa, quando scrive articoli riferiti alla sua
attività principale, deve far seguire alla firma l’indicazione della
società per la quale lavora. Legge professionale e contratto tutelano non
solo la professionalità e l’autonomia del giornalista quant’anche il
diritto del lettore a una informazione corretta. Il principio della
separazione tra informazione e pubblicità vale anche per i network
radiotelevisivi (articolo 8 della legge n. 223/1990 o "legge Mammì").
Par. X - LE CARTE DEGLI ANNI ‘90
A - La Carta dei doveri del giornalista recupera nella premessa i principi etici fissati nell’articolo 2 della legge professionale (n. 69/1963). I principi generale della Carta sono questi: a) Il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all’informazione di tutti i cittadini; per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. b) Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza ed il controllo degli atti pubblici. c) La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri e particolarmente a quelli dell’editore, del governo o di altri organismi dello Stato. d) Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza e non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. e) Il giornalista corregge tempestivamente e accuratamente i suoi errori o le inesattezze, in conformità con il dovere di rettifica nei modi stabiliti dalla legge, e favorisce la possibilità di replica. f) Il giornalista rispetta sempre e comunque il diritto alla presunzione d’innocenza. g) Il giornalista è tenuto ad osservare il segreto professionale, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario delle sue fonti. In qualsiasi altro caso il giornalista deve dare la massima trasparenza alle fonti. h) Il giornalista non può aderire ad associazioni segrete o comunque in contrasto con l’articolo 18 della Costituzione. i) Il giornalista non può accettare privilegi, favori o incarichi che possano condizionare la sua autonomia e la sua credibilità professionale. j) Il giornalista non deve omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli o delle notizie. k) Il giornalista non deve inoltre pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive della dignità della persona; né deve soffermarsi sui dettagli di violenza o di brutalità, a meno che non prevalgano preminenti motivi di interesse sociale. Non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose. l) Il commento e l’opinione appartengono al diritto di parola e di critica e pertanto devono essere assolutamente liberi da qualsiasi vincolo, che non sia quello posto dalla legge per l’offesa e la diffamazione delle persone. I doveri coincidono con le responsabilità del giornalista fissate nella Carta: a) Il giornalista è responsabile del proprio lavoro verso i cittadini e deve favorire il loro dialogo con gli organi d’informazione. E si impegna a creare strumenti idonei (garanti dei lettori, pagine per i lettori, spazi per repliche, ecc.) dando la massima diffusione alla loro attività. b) Il giornalista accetta indicazioni e direttive soltanto dalle gerarchie redazionali della sua testata, purché le disposizioni non siano contrarie alla legge professionale, al Contratto nazionale di lavoro e alla Carta dei doveri c) Il giornalista non può discriminare nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche. Il riferimento non discriminatorio, ingiurioso o denigratorio, a queste caratteristiche della sfera privata delle persone è ammesso solo quando sia di rilevante interesse pubblico. d) Il giornalista rispetta il diritto alla riservatezza di ogni cittadino e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e rende, comunque, sempre note la propria identità e professione quando raccoglie tali notizie. e) I nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca non vanno pubblicati a meno che ciò sia di rilevante interesse pubblico; non vanno comunque resi pubblici nel caso in cui ciò metta a rischio l’incolumità delle persone, né si possono pubblicare altri elementi che rendano possibile una identificazione (fotografie, immagini, ecc.) f) I nomi delle vittime di violenze sessuali non vanno pubblicati né si possono fornire particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime per motivi di rilevante interesse generale.
g)
Il giornalista presta sempre grande cautela nel rendere pubblici i nomi o
comunque elementi che possano condurre all’identificazione dei
collaboratori dell’autorità giudiziaria o delle forze di pubblica
sicurezza, quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle
famiglie.
La Convezione Internazionale sui diritti dell’infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989 (che è la legge italiana 27 maggio 1991 n. 176) prevede all’articolo 16 la tutela della privacy del minore: "Nessun fanciullo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni illecite del suo onore e della sua reputazione. Ogni fanciullo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti lesivi". Il quadro normativo sulla tutela dei minori è completato dal varo dalle Carte di Treviso (1990 e 1995). La «Carta di Treviso 1990 per una cultura dell’infanzia» (promossa e firmata dall’Ordine nazionale dei Giornalisti e dalla Fnsi, il sindacato nazionale unitario dei giornalisti) afferma che l’informazione deve ispirarsi e rispettare i principi e i valori su cui si radica la nostra Carta costituzionale ed in particolare: il riconoscimento che valore supremo dell’esperienza statuale e comunitaria è la persona umana con i suoi inviolabili diritti che devono essere non solo garantiti ma anche sviluppati, aiutando ogni essere umano a superare quelle condizioni negative che impediscono di fatto il pieno esplicarsi della propria personalità; l’impegno di tutta la Repubblica, nelle sue varie articolazioni istituzionali e comunitarie, di proteggere l’infanzia e la gioventù per attuare il diritto all’educazione ed un’adeguata crescita umana nonché i principi ribaditi dalla Convenzione Onu del 1989 sui diritti del bambino e in particolare: che il bambino deve crescere in un’atmosfera di comprensione e che "per le sue necessità di sviluppo fisico e mentale ha bisogno di particolari cure e assistenza"; che in tutte le azioni riguardanti i bambini deve costituire oggetto di primaria considerazione "il maggiore interesse del bambino" e che perciò tutti gli altri interessi devono essere a questo sacrificati; che nessun bambino dovrà essere sottoposto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua privacy, né ad illeciti attentati al suo onore e alla sua reputazione; che lo Stato deve incoraggiare lo sviluppo di appropriati codici di condotta affinché il bambino sia protetto da informazioni e materiali dannosi al suo benessere; che gli Stati devono prendere appropriate misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i bambini da qualsiasi forma di violenza, danno, abuso anche mentale, sfruttamento». Ordine nazionale dei Giornalisti e Fnsi, consapevoli che il fondamentale diritto all’informazione può trovare dei limiti quando venga in conflitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privilegiata e che, fermo restando il diritto di cronaca in ordine ai fatti, va ricercato un bilanciamento con il diritto del minore, in qualsiasi modo protagonista della cronaca, ad una specifica tutela, richiamano le specifiche normative previste dal Codice di procedura penale e dal Codice del processo penale a carico di imputati minorenni. Sulla base di queste premesse e delle norme deontologiche contenute nell’articolo 2 della legge istitutiva dell’Ordine professionale dei giornalisti, ai fini di sviluppare un’informazione sui minori più funzionale alla crescita di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza nel nostro Paese, Fnsi e l’Ordine nazionale dei giornalisti hanno sottoscritto, in collaborazione con Telefono Azzurro, il seguente protocollo d’intesa: a) il rispetto per la persona del minore, sia come soggetto agente, sia come vittima di un reato, richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione; b) la tutela della personalità del minore si estende anche, tenuta in prudente considerazione la qualità della notizia e delle sue componenti, a fatti che non siano specificamente reati (suicidio di minori, questioni relative ad adozioni e affidamento, figli di genitori carcerati, ecc.), in modo che sia tutelata la specificità del minore come persona in divenire, prevalendo su tutto il suo interesse ad un regolare processo di maturazione che potrebbe essere profondamente disturbato o deviato da spettacolarizzazioni del suo caso di vita, da clamorosi protagonismi. c) particolare attenzione andrà posta per evitare possibili strumentalizzazioni da parte degli adulti portati a rappresentare e a far prevalere esclusivamente il proprio interesse; d) per i casi ove manchi una univoca disciplina giuridica, i mezzi di informazione devono farsi carico della responsabilità di valutare se quanto vanno proponendo sia davvero nell’interesse del minore; e) se, nell’interesse del minore – esempi possibili i casi di rapimento e di bambini scomparsi – si ritiene opportuno la pubblicazione di dati personali e la divulgazione di immagini, andrà comunque verificato il preventivo assenso dei genitori e del giudice competente. Ordine dei giornalisti e Fnsi hanno raccomandato ai direttori e a tutti i redattori l’opportunità di aprire con i lettori un dialogo capace di andare al di là della semplice informazione; sottolineando l’opportunità che, in casi di soggetti deboli, l’informazione sia il più possibile approfondita con un controllo incrociato delle fonti, con l’apporto di esperti, privilegiando, ove possibile, servizi firmati e in ogni caso in modo da assicurare un approccio al problema dell’infanzia che non si limiti all’eccezionalità dei casi che fanno clamore, ma che approfondisca – con inchieste, speciali, dibattiti – la condizione del minore, e le sue difficoltà, nella quotidianità. Fnsi e Ordine dei giornalisti si sono, inoltre, impegnati, per le rispettive competenze: ad individuare strumenti e occasioni che consentano una migliore cultura professionale; a prevedere che nei testi di preparazione all’esame professionale un apposito capitolo sia dedicato ai modi di rappresentazione dell’infanzia; a invitare i Consigli regionali dell’Ordine dei giornalisti e le Associazioni regionali di stampa ad organizzare assieme all’Unione nazionale dei cronisti italiani seminari di studio sulla rappresentazione dei soggetti deboli; ad attivare un filo diretto con le varie professionalità impegnate per una tutela e uno sviluppo del bambino e dell’adolescente; coinvolgere i soggetti istituzionali chiamati alla tutela dei minori; ad instaurare un rapporto di collaborazione stabile con l’ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, anche nel quadro delle verifiche sui programmi attribuite al Garante della legge sul sistema radiotelevisivo; a prevedere, attraverso l’auspicabile collaborazione della Federazione italiana degli Editori, una normativa specifica che rifletta nel Contratto nazionale di lavoro giornalistico, l’impegno comune a tutelare l’interesse dell’infanzia nel nostro Paese; a richiamare i responsabili delle reti nazionali ad una particolare attenzione ai diritti del minore anche nelle trasmissioni di intrattenimento e pubblicitarie.
FNSI e Ordine dei giornalisti hanno, infine, costituito, in collaborazione
con Telefono Azzurro, e insieme con le altre componenti del mondo della
comunicazione, un Comitato nazionale permanente di Garanti che possa –
sentiti anche costituendi gruppi di lavoro – tempestivamente fissare
indirizzi su singole problematiche, organizzare opportune verifiche di
ricerca e sottoporre agli organi di autodisciplina delle categorie
eventuali casi di violazione della deontologia professionale; tali casi
saranno esaminati su richiesta degli iscritti, su segnalazione dei
lettori, di propria iniziativa.
C - La Carta di Treviso 1995
I giornalisti italiani, d’intesa con Telefono Azzurro, a cinque anni dall’approvazione della Carta di Treviso, ne hanno riconfermato il valore e ne hanno ribadito i principi a salvaguardia della dignità e di uno sviluppo equilibrato dei bambini e degli adolescenti - senza distinzioni di sesso, razza, etnia e religione -, anche in funzione di uno sviluppo della conoscenza dei problemi minorili e per ampliare nell’opinione pubblica una cultura dell’infanzia pur prendendo spunto dai fatti di cronaca. In considerazione delle ripetute violazioni della "Carta", Ordine e Fnsi hanno ritenuto utile sottolineare alcune regole di comportamento, peraltro non esaustive dell’impegno, anche in applicazione delle norme nazionali ed internazionali in vigore: a) Al bambino coinvolto come autore, vittima o teste in fatti di cronaca, la cui diffusione possa influenzare negativamente la sua crescita, deve essere garantito l’assoluto anonimato. Per esempio deve essere evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possono portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o il Comune di residenza nel caso di piccoli centri, l’indicazione della scuola cui appartenga. b) Per quanto riguarda i casi di affidamento o adozione e quelli di genitori separati o divorziati, fermo restando il diritto di cronaca e di critica circa le decisioni dell’autorità giudiziaria e l’utilità di articoli e inchieste, occorre comunque anche in questi casi tutelare l’anonimato del minore per non incidere sull’armonico sviluppo della sua personalità. c) Il bambino non va intervistato o impegnato in trasmissioni televisive e radiofoniche che possano ledere la sua dignità né turbato nella sua privacy o coinvolto in una pubblicità che possa ledere l’armonico sviluppo della sua personalità e ciò a prescindere dall’eventuale consenso dei genitori. d) Nel caso di comportamenti lesivi o autolesivi (come suicidi, lanci di sassi, fughe da casa, ecc....) posti in essere da minorenni, occorre non enfatizzare quei particolari di cronaca che possano provocare effetti di suggestione o emulazione.
e) Nel caso di bambini malati, feriti o disabili, occorre porre
particolare attenzione nella diffusione delle immagini e delle vicende al
fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un
sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona.
Par. XI – PRIVACY E CODICE DI DEONTOLOGIA SULLA PRIVACY
Il 15 luglio 1998 il presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti ha consegnato all’Ufficio del Garante della privacy il testo definitivo del «Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica». Il Codice, pubblicato il successivo 3 agosto sulla «Gazzetta Ufficiale», è diventato "efficace" quindici giorni dopo. Questo Codice, frutto di nove mesi di trattative che hanno sfiorato la rottura quando l’Ufficio del Garante ha respinto il primo testo, costituisce un evento molto importante nella storia del giornalismo italiano per molteplici aspetti. Previsto dall’articolo 25 della legge n. 675/1996 sulla privacy, il Codice «assume il rango di una speciale norma secondaria frutto della convergenza della volontà del Consiglio nazionale e delle misure di indirizzo indicate dal Garante» («Nella fase di formazione del Codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio - dice l’articolo 25 - prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio è tenuto a recepire»). «Il Codice - ha già scritto il professor Stefano Rodotà, presidente dell’Ufficio del Garante - è una norma dell’ordinamento giuridico generale, e ad essa devono adeguarsi tutti coloro che esercitino funzioni informative mediante mezzi di comunicazione di massa; pertanto, il suo rispetto verrà garantito dai diversi organi pubblici ed ovviamente anche dall’Ordine per quanto riguarda le sanzioni disciplinari applicabili ai soli iscritti». In nessuna parte del mondo un «Codice di condotta» per giornalisti ha il vincolo della legge; generalmente la stesura è lasciata all’autogoverno della parte interessata. Ancora una volta ha vinto la tradizione romanistica, così legata alla codificazione. Il Codice di deontologia abbraccia il trattamento dei dati effettuato nell’esercizio dell’attività giornalistica e prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Le disposizioni della legge sono vincolanti anche per i trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione o diffusione "occasionale" di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. L’articolo 13 del Codice precisa che le norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti «e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica». Tutti coloro che si avvalgono del diritto di manifestazione del pensiero (articolo 21 della Costituzione e articolo 10 della legge n. 848/1955 sulla «Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali»), quindi anche i non-giornalisti, sono tenuti a rispettare le "regole" del Codice. Non a caso, quindi, il Codice deontologico è «relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica» (e non della «professione giornalistica» come ha chiesto in un primo tempo il Consiglio nazionale dell’Ordine).
Le sanzioni disciplinari (avvertimento, censura, sospensione e radiazione
dall’Albo), previste dalla legge sulla professione giornalistica n.
69/1963, «si applicano solo ai soggetti iscritti all’albo dei giornalisti,
negli elenchi o nel Registro (dei praticanti)». Le violazioni in sostanza
sono sanzionate, per quanto riguarda i giornalisti, soltanto in via
disciplinare. I giornalisti, quindi, non soggiacciono alle sanzioni penali
o amministrative stabilite da sei articoli (34-39) della legge n. 675/1996
sulla privacy. Le violazioni delle norme sulla privacy fissate nel Codice
potranno comportare, come detto, un’eventuale sanzione disciplinare e
anche un risarcimento del danno, ma non potranno avere, come tali,
riflessi penali, se non nel caso in cui sfocino in una lesione penalmente
rilevante della dignità e dell’identità personale dei cittadini
protagonisti di fatti di cronaca. Il ruolo dei Consigli dell’Ordine dei Giornalisti e i riflessi del Codice
La legge istitutiva dell’Ordine dei Giornalisti, con le sue regole etiche e la legge sulla privacy, con il connesso Codice di deontologia - con le garanzie accordate da entrambe al segreto professionale - formano un sistema inscindibile, che, nel garantire la libertà di critica e di informazione, concretizza, tutelandone l’attuazione, il principio sancito dall’articolo 21 della Costituzione. Si ritiene che qualora, come nel caso di specie, una legge ordinaria disponga misure concrete di tutela ed attuazione delle libertà di rilievo costituzionale (come la libertà di informazione), sia, per ciò stesso, da ritenersi “costituzionalmente vincolata” (sentenza 16/1978 della Corte costituzionale) e, quindi, non esposta al rischio di referendum. L’articolo 1 del Codice - un vero e proprio "manifesto" programmatico - contiene un esplicito richiamo all’articolo 21: «1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa. In forza dell’articolo 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure, in quanto condizione essenziale per l’esercizio del diritto-dovere di cronaca; la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell’ambito dell’attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 dell’art. 9 della Direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 24 ottobre l995 e dalla legge n. 675/96». Non è casuale che l’articolo 1 del Codice richiami l’articolo 21 della Costituzione. Quel richiamo significa che c’è un interesse della collettività (già sottolineato dalle sentenze n. 11/1968 e n. 71/1991 della Corte costituzionale) al "corretto" svolgimento dell’importante attività della comunicazione multimediale attraverso la vigilanza di un «ente pubblico» (l’Ordine, concepito come giudice disciplinare) chiamato a valutare il comportamento dei singoli giornalisti in rapporto a un Codice di condotta voluto dal Parlamento nazionale e dal Parlamento europeo. Oggi pertanto, in contrasto con la sentenza n. 38/1997 della Corte costituzionale che ha riconosciuto legittimo il referendum, l’esistenza di un Codice deontologico (vincolante per legge nei confronti di tutti i cittadini, giornalisti e non giornalisti) appare «sufficiente a far ritenere che l’ordinamento della professione di giornalista sia essenziale per la tutela di un diritto costituzionale», perché il Codice stesso, infatti, favorisce "direttamente" l’esercizio del «diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione» (art. 21 della Costituzione). Il Codice non è un "frammento" della normativa sull’attività giornalistica, ma è si avvia a diventare il "cuore" del sistema giuridico dettato a protezione del diritto del cittadino a tutelare la sua immagine da una informazione multimediale che - senza quel Codice il quale attua concretamente i principi etici fissati nella legge istitutiva dell’Ordine - sarebbe disancorata da regole di comportamento e quindi dai valori fissati dall’articolo 2 della Costituzione a salvaguardia della dignità della persona.
Il confronto tra il Consiglio nazionale e l’Ufficio del Garante aveva un
percorso obbligato segnato dal rispetto delle norme che già pongono
precisi limiti a tutela della riservatezza. Ad esempio, le disposizioni
contro le interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Cp) o a
tutela delle vittime degli atti di violenza sessuale (art 734 bis Cp), dei
minori coinvolti nei procedimenti penali (articoli 114, comma 6, del Cpp e
13 del Dpr 448/1988) e dei malati di Aids (art. 5 della legge 135/1990),
oppure al divieto di interferenze arbitrarie e illegali nella vita dei
fanciulli (articolo 16 della legge n. 176/1991 che ingloba la Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia). Il Codice tenta un difficile
compromesso tra diritto di cronaca e diritto della persona alla tutela
della sua identità e della sua riservatezza nello spirito dell’articolo 1
della legge n. 675/1996 («La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare
riferimento alla riservatezza e all’identità personale..»). Questi i
passaggi centrali del Codice. Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti
Tutela del domicilio
Essenzialità dell’informazione
Il pettegolezzo, insomma, è proibito. Questa "regola", è prevedibile, dà
luogo a decine di interpretazioni anche contrastanti. Appare, però,
opportuno spiegarsi con un esempio. Continuano ad apparire sulle testate
giornalistiche, ed in taluni casi su quelle televisive, nel corpo di
articoli che descrivono eventi e fatti di cronaca, notizie che nulla hanno
a che vedere con la descrizione dell’evento stesso e nulla aggiungono alla
comprensione dell’ambiente in cui l’evento è maturato. Spesso tali notizie
toccano aspetti della vita del soggetto protagonista dell’evento ai quali
la legge sulla privacy assicura una particolare tutela. L’episodio più
emblematico riguarda una notizia sul ritrovamento del corpo di un
imprenditore di Torino. La notizia era stata arricchita da informazioni
relative, oltre che all’iscrizione dell’imprenditore a un circolo
sportivo, anche all’iscrizione dello stesso a un partito politico, dato
quest’ultimo definito "sensibile" dalla legge 675. Tali ultimi particolari
erano del tutto irrilevanti ai fini della notizia. Il concetto
dell’essenzialità della notizia implica, quindi, la non pubblicazione di
informazioni "estranee" o "marginali" rispetto all’evento al centro
dell’articolo di cronaca.
Diritto all’informazione e dati personali
Nel raccogliere dati personali (atti a rivelare origine razziale ed
etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni
politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a
rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale), il giornalista
garantisce il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel
rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a
congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti. Il giornalista,
quindi, è tenuto a informare sui «fatti di interesse pubblico», limitando
le cronache agli stretti protagonisti dei fatti medesimi. Tutela del minore
Tutela della dignità della persona E’ vietato fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona; soffermarsi su dettagli di violenza. Le eccezioni sono giustificate con la rilevanza sociale della notizia o dell’immagine. L’articolo 15 della legge sulla stampa n. 47/1948 vieta di descrivere e illustrare gli avvenimenti (anche soltanto immaginari) con particolari «impressionanti o raccapriccianti». Il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell’interessato. Le eccezioni sono collegate a rilevanti motivi di interesse pubblico o a comprovati fini di giustizia e di polizia (si pensi alla ricerca di evasi o di autori di crimini a sfondo sessuale, che possono ancora colpire). Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi. La legge n. 492/92 vieta, (salvo nei casi di pericolosità del soggetto o di pericolo di fuga o di circostanze che rendano difficile la traduzione), l’uso delle manette ai polsi.
L’Ufficio del Garante ha anche condannato «alcuni organi di polizia che
continuano a diffondere le foto segnaletiche degli arrestati. La raccolta
di tali particolari informazioni personali - afferma il Garante - è
finalizzata unicamente ad esigenze di sicurezza pubblica e di giustizia.
La loro comunicazione ai mezzi di informazione fuori di tali finalità, non
è più permessa dopo l’entrata in vigore della legge 675/96, che
esplicitamente qualifica come "dato personale" qualsiasi informazione che
consenta di identificare un soggetto, quindi anche le fotografie». Il
diritto all’immagine "pur non essendo specificamente indicato dalla
Costituzione deve ricondursi a quei diritti fondamentali dell’uomo, in
quanto esso protegge un aspetto di quella intimità (privacy) che è ormai
reputata un valore primario della persona" (Pret. Napoli, 19.5.1989).
Tutela del diritto alla non discriminazione
Il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non
discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso,
condizioni personali, fisiche o mentali. L’uguaglianza giuridica sancita
dall’articolo 3 della Costituzione opera anche sul terreno del diritto di
cronaca.
Tutela della dignità delle persone malate
Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una
determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei
casi di malati gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati
analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa,
nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre
nel rispetto della dignità della persona, se questa riveste una posizione
di particolare rilevanza sociale o pubblica. Le foto di Pio XII morente o
della principessa Diana agonizzante sono impubblicabili perché feriscono
la «dignità della persona» e perché anche «non essenziali» ai fini della
descrizione degli avvenimenti. Quelle foto sono anche impubblicabili in
quanto presentano «particolari impressionanti e raccapriccianti» (divieto
posto dall’articolo 15 della legge sulla stampa n. 47/1948).
Tutela della sfera sessuale personale
Non possono essere descritte le abitudini sessuali riferite ad una
determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è
ammessa, nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione
e nel rispetto della dignità della persona, se questa riveste una
posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica. In sostanza è
"nudo" chi occupa posti di responsabilità politica, oppure
nell’amministrazione statale, oppure nella società civile. Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali
Par. XII - LA NOTORIETA’, UN’ECCEZIONE Per quanto riguarda il campo sessuale o quello delle malattie, il Codice tutela in maniera rigida le persone comuni, ma non i personaggi pubblici, ubbidendo a questa massima giurisprudenziale: «Chi ha scelto la notorietà come dimensione esistenziale del proprio agire, si presume abbia rinunciato a quella parte del proprio diritto alla riservatezza direttamente correlata alla sua dimensione pubblica» (Tribunale di Roma, 13 febbraio 1992, in Dir. Famiglia, 1994, I, 170, n. Dogliotti, Weiss). È indubbio che, per quanto concerne la tutela dell’identità, la riduzione totale è inammissibile anche per i personaggi pubblici. Chi ha deciso di mettersi in politica ha, comunque, una sfera di salvaguardia molto più limitata rispetto all’uomo della strada. Le nuove regole sembrano ispirate dal concetto americano di «etica pubblica», riservando «un’attenuata riservatezza per i personaggi politici e i pubblici funzionari sui quali il cittadino ha sempre diritto di essere informato». In dottrina si ritiene, infatti, che l’esercizio del «diritto di cronaca può essere tanto più penetrante quanto più elevata sia la posizione pubblica della persona nelle istituzioni, nel mondo politico, in quello economico o scientifico, nella collettività, per il riflesso che le sue condotte anche private possono assumere sulla sua dimensione pubblica» (M. Polvani, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, Padova 1995, 108). Se, da una parte, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altra, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota «non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà» (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895). Per quanto concerne la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato, é stato osservato che «anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (...) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo» (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699). A distanza di quasi 15 mesi dall’entrata in vigore (8 maggio 1997) della legge sulla privacy, grazie al lavoro dell’Ufficio del Garante, l’Italia è cambiata in meglio sul fronte delle tutela dei diritti dei cittadini alla riservatezza. Ed è destinata a subire mutamenti profondi nel campo dell’informazione. A patto che i giornalisti si rendano conto di questa semplice verità: il diritto all’informazione non è un diritto esclusivo dei giornalisti stessi ma è un diritto soprattutto dei cittadini. Che vanno rispettati come persone. E’ vero quello che ripete da decenni Indro Montanelli: «I nostri pa1995, 108). Se, da una parte, "l’uomo pubblico" non può sottrarsi ad una verifica (anche lesiva della reputazione) cronachistica e/o critica del suo operato, dall’altra, l’esigenza di un maggiore conoscenza della persona nota «non può identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nella intimità della casa della persona assurta a notorietà» (Cass. 27.5.1975, n. 2129, in Foro it., 1976, I, 2895). Per quanto concerne la pubblicazione di notizie attinenti la condotta di un magistrato, é stato osservato che «anche la conoscenza di comportamenti tenuti in privato (...) può rivestire il carattere della utilità sociale qualora i comportamenti stessi siano idonei a valere come indice di valutazione rispetto all’esercizio della funzione esplicata dal soggetto medesimo» (Cass., 23.4.1986, Emiliani, in Giust. pen., 1987, II, 699).
A distanza di quasi 15 mesi dall’entrata in vigore (8 maggio 1997) della
legge sulla privacy, grazie al lavoro dell’Ufficio del Garante, l’Italia è
cambiata in meglio sul fronte delle tutela dei diritti dei cittadini alla
riservatezza. Ed è destinata a subire mutamenti profondi nel campo
dell’informazione. A patto che i giornalisti si rendano conto di questa
semplice verità: il diritto all’informazione non è un diritto esclusivo
dei giornalisti stessi ma è un diritto soprattutto dei cittadini. Che
vanno rispettati come persone. E’ vero quello che per decenni ha ripetuto
Indro Montanelli: «I nostri padroni sono soltanto i lettori».
L’affermazione dei principi del Codice dipenderà anche dalla capacità dei
Consigli dell’Ordine di sanzionare chi “sgarra”. Ma questo è un altro
discorso, che sconfina nella riforma degli Ordini e in particolare di
quello dei giornalisti.
Par. XIII - RETTIFICA
«Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezza, anche in
conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla
legge». Ciò significa che le rettifiche sono pubblicate in testa di
pagina, collocate nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si
riferiscono, contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime
caratteristiche tipografiche. Quotidiani e periodici, in caso di
inottemperanza, sono esposti più di ieri anche a rischi di risarcimento
dei danni. La rettifica era già, per il giornalista, un dovere (articolo
2, comma 2, della legge n. 69/19639 e un obbligo giuridico (articolo 8
della legge n. 47/1948).
Par. XIV - CONCLUSIONI
Il giornalista deve essere e apparire corretto. Dall’ordinamento emerge che il giornalista è tenuto ad essere e ad apparire corretto ed indipendente. Una massima giurisprudenziale racchiude la norma comportamentale appena enunciata: "Oltre all’obbligo del rispetto della verità sostanziale dei fatti con l’osservanza dei doveri di lealtà e di buona fede, il giornalista, nel suo comportamento oltre ad essere, deve anche apparire conforme a tale regola, perché su di essa si fonda il rapporto di fiducia tra i lettori e la stampa".
Settembre 1997
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